Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite FIGC: no al ricorso ex art. 30 CGS Coni in assenza di titolarità di una posizione giuridica differenziata e dell'interesse ad agire, pertanto il F.C. Aprilia Racing Club a r.l. rimarrà in serie D.







La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 058/CFA 2018/2019 (visionabile al seguente link) ha reso note le motivazioni della decisione relativa ai Comunicati Ufficiali nn. 026-030/CFA.


Nel caso deciso dal Giudice di secondo grado sono state affrontate diverse questioni giuridiche, all’esito delle quali la CFA a Sezioni Unite ha deciso per il rigetto dell’appello proposto da F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.


Tale ultima compagine, proponendo ricorso ex art. 30 CGS Coni, chiedeva che alla società Matera Calcio srl, già sanzionata con diversi punti di penalizzazione nel corso della stagione sportiva 2017/2018 per violazioni degli obblighi economici nei confronti dei propri calciatori, venissero applicati ulteriori punti di penalizzazione a fronte di altre violazioni sempre di carattere economico. Conseguentemente la ricorrente chiedeva la rideterminazione della classifica finale che l’aveva vista retrocedere in serie D dopo aver totalizzato 30 punti.


La CFA ha deciso il giudizio d’appello ritenendo, in via del tutto preliminare, che in capo all’Aprilia Racing Club difettasse la legittimazione attiva non risultando titolare di una situazione giuridica differenziata protetta nell’ordinamento federale e, nel contempo, difettando l’interesse ad agire, quale necessario presupposto e condizione dell’azione.


Ciò perché la stessa è nata (in data 5 luglio 2018) dalla fusione della società SS Racing Club Fondi (squadra retrocessa in serie D al termine del campionato 2017/2018) con la FC Aprilia SSD a r.l. (che nella stagione 2017/2018 si è classificata 6ª nel girone G della serie D) ed ha ereditato, ex art- 52 comma 5 delle NOIF, il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione.


Nel caso che ne occupa, quindi, secondo la CFA il titolo sportivo ereditato è valido solo per la Serie D, sicché anche un eventuale accoglimento del ricorso non darebbe alcun vantaggio alla ricorrente. Infatti, per usare le parole della CFA, “anche un eventuale scorrimento della graduatoria dello scorso campionato di serie C, girone C, come richiesto dalla ricorrente, quale effetto di una ipotetica applicazione del richiesto trattamento disciplinare sanzionatorio a carico del Matera Calcio da scontarsi nella scorsa stagione sportiva 2017/2018, non potrebbe condurre ad alcun utile risultato a favore della ricorrente F.C. Aprilia Racing Club a r.l.”.


Sul punto ci si permette di dissentire nel rilievo che, in ipotesi di mancata fusione, il Racing Fondi avrebbe certamente avuto legittimazione attiva ed interesse ad agire, atteso che un accoglimento del ricorso si sarebbe risolto in una possibile nuova classifica, sicché si ritiene che tale posizione si sia trasferita anche in capo alla nuova società.


Ad ogni modo, e questo è un altro aspetto interessante della decisione in commento, la CFA ha rilevato l’improcedibilità del ricorso poiché con il C.U. n. 29 pubblicato il 20 luglio 2018, il Commissario straordinario della FIGC ha deliberato di concedere alla società Matera Calcio s.r.l. la Licenza nazionale 2018/2019, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al Campionato serie C 2018/2019. Pertanto, essendo un dato acquisito l’iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. tra le partecipanti al prossimo campionato di serie C (stagione sportiva 2018/2019), il ricorso proposto non potrebbe, comunque, condurre al concreto effettivo risultato pratico dalla stessa domanda.


Infine, risulta interessante quanto affermato dal Giudice d’appello rispetto ad una questione affrontata solamente in via incidentale.


La CFA a Sezioni Unite, infatti, sembra propendere per l’inammissibilità del ricorso ex art. 30 CGS Coni proposto dalla F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., così come eccepito da parte della FIGC e del Matera Calcio e affermato dal TFN. Sussisterebbe, invero, il difetto di azionabilità, in capo al terzo, di una azione sostanzialmente surrogatoria di quella della Procura federale, alla quale, invece, sarebbe riservato in esclusiva l’esercizio dell’azione disciplinare, anche quale necessario presupposto per l’applicazione di una sanzione.